Avvertenza:
    -  Il  testo  coordinato  qui  pubblicato  e'  stato  redatto dal
Ministero  della  giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo
unico   delle   disposizioni   sulla   promulgazione   delle   leggi,
sull'emanazione  dei  decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato con
D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del
medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla  legge  di  conversione  che  di quelle richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
        Norme di accelerazione delle procedure di riscossione
  1. Fermi i poteri commissariali previsti dall'art. 1 dell'ordinanza
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri n. 3397 del 28 gennaio
2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2005,
entro  quindici  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i comuni ed i relativi consorzi e gli altri affidatari della
regione  Campania,  che  hanno  conferito  fino  al  31 dicembre 2004
rifiuti  solidi  urbani  agli  impianti di produzione di combustibili
derivati  dai  rifiuti,  sono  tenuti  a  certificare  al Commissario
delegato  di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  n.  3341  del  27 febbraio  2004, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  54  del  5 marzo  2004,  l'ammontare  delle situazioni
debitorie in ordine al pagamento della relativa tariffa nei confronti
del  Commissario  delegato  medesimo e dei soggetti concessionari del
servizio,  nonche'  in  ordine al pagamento degli importi previsti in
favore  dei Comuni destinatari di misure di compensazione ambientale;
il   Commissario   delegato,  previo  espletamento  delle  necessarie
verifiche, attesta la veridicita' delle certificazioni pervenute.
  2.  In  via  sostitutiva,  ove  i  soggetti  di  cui al comma 1 non
provvedano  a  quanto  ivi  previsto  con la tempestivita' richiesta,
ovvero la veridicita' delle certificazioni (( non sia stata attestata
))   dal  Commissario  delegato,  il  medesimo  Commissario  entro  i
successivi  quindici  giorni,  previo  espletamento  delle necessarie
verifiche,  attesta  le situazioni debitorie riscontrate a carico dei
soggetti inadempienti.
  3.  Le  attestazioni del Commissario delegato di cui ai commi 1 e 2
sono  accettate,  nell'ambito  di  un  rapporto unitario, dalla Cassa
depositi   e   prestiti   S.p.A.  quali  titoli  giuridici  idonei  a
consentire,  entro  quindici giorni, l'anticipazione delle occorrenti
risorse  finanziarie  da  destinare  al  Commissario  medesimo per le
conseguenti iniziative solutorie. La Cassa depositi e prestiti S.p.A.
subentra  nei  crediti  di titolarita' del Commissario delegato e dei
soggetti  affidatari  vantati nei confronti dei comuni, dei consorzi,
nonche' degli altri affidatari inadempienti.
  4.   Entro   sessanta   giorni   dall'anticipazione  delle  risorse
finanziarie  da  parte  della  Cassa  depositi  e prestiti S.p.A., il
Commissario  delegato,  ove non vi provvedano direttamente i soggetti
inadempienti,  si  sostituisce  ai  medesimi per la definizione di un
piano di rientro, al massimo quadriennale, delle situazioni debitorie
con   la   medesima   Cassa,   ivi   compresi   gli   oneri  connessi
all'anticipazione  di  cui al comma 3, specifico per ciascun soggetto
debitore,  avente  durata, nonche' modalita' e termini correlati alle
situazioni  debitorie  ed alle condizioni finanziarie di ciascuno dei
predetti  soggetti inadempienti. In ogni caso, a fronte della mancata
attuazione   anche  parziale  del  piano  di  rientro,  il  Ministero
dell'interno   provvede   attraverso   corrispondenti  riduzioni  dei
trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati.
    5. Per il piu' proficuo esercizio dei poteri commissariali di cui
al  presente  articolo,  i  comuni e i relativi consorzi, nonche' gli
enti  affidatari,  consentono  al  Commissario  delegato  o ad un suo
delegato  l'accesso  ai  propri atti con ogni urgenza, e comunque non
oltre cinque giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 1 dell'ordinanza del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n.
          3397 (Disposizioni urgenti di protezione civile):
              «Art.  1.  - 1. Il Commissario delegato per l'emergenza
          ambientale  nel settore dei rifiuti della regione Campania,
          e'  autorizzato,  ove  ricorrano situazioni di inadempienza
          dei comuni, e dei relativi consorzi o altri affidatari, che
          conferiscono  rifiuti  solidi urbani (RSU) agli impianti di
          produzione  di  combustibile  derivato  dai  rifiuti (CDR),
          rispetto  sia alle attivita' da compiersi per conseguire il
          pagamento  della relativa tariffa e dei contributi da parte
          dei  cittadini, dovuti agli uffici del commissario delegato
          ed   ai  comuni  destinatari  di  misure  di  compensazione
          ambientale, sia in ordine alle doverose attivita' solutorie
          in  favore dei soggetti affidatari del servizio, a disporre
          per  la  sostituzione delle amministrazioni inadempienti; a
          tal   fine   il   commissario   delegato  assegna  all'ente
          inadempiente  un  congruo  termine per provvedere in ordine
          alle  attivita'  predette,  decorso  inutilmente  il  quale
          provvede  in  via  sostitutiva,  direttamente ovvero per il
          tramite  di  un soggetto attuatore, anche disponendo per le
          occorrenti  variazioni di bilancio ed adottando gli atti di
          competenza  comunale  che  sono  immediatamente  esecutivi.
          Sulle  risorse acquisite dal commissario con tale procedura
          nulla  e'  dovuto  a  titolo  di  aggio  per il servizio di
          riscossione.  Delle  attivita'  compiute in sostituzione il
          commissario  delegato riferisce, ove ricorrenti presupposti
          di  legge,  alla  procura  regionale  della Corte dei conti
          entro dieci giorni dal compimento degli atti di competenza;
          altresi  certifica, nei confronti dei soggetti interessati,
          le  situazioni  debitorie riscontrate a carico dei comuni e
          dei   relativi  consorzi  o  altri  affidatari.  Gli  oneri
          connessi all'esercizio dell'attivita' sostitutiva di cui al
          presente comma gravano sulle risorse comunali.».
              - Si riporta il testo dell'ordinanza del Presidente del
          Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, n. 3341 (Ulteriori
          disposizioni   urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  nel
          settore   dello   smaltimento  dei  rifiuti  nella  regione
          Campania):
              Art.  1.-  1.  Il  dott.  Corrado Catenacci e' nominato
          commissario  delegato per il superamento dell'emergenza nel
          settore   dello   smaltimento  dei  rifiuti  nella  regione
          Campania,  esercitando  i  relativi poteri conferiti con le
          ordinanze di protezione civile di cui in premessa.».